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Mercoledì 08 Febbraio 2017, Già in precedenti pronunce la Cassazione ha avuto modo di affermare che, in tema di appalto di opere pubbliche stipulato da due imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento dell’impresa capogruppo, costituita mandataria dell’altra ai sensi dell’art. 23, comma ottavo, del d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, determina lo scioglimento del rapporto di mandato, ai sensi dell’art. 78 della legge fall., con la conseguenza che l’impresa mandante è legittimata ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall’appalto ad essa imputabile.