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Mercoledì 10 Maggio 2017, Precisa la Suprema Corte che, nel caso in esame, va data continuità alla giurisprudenza delle S.U. che con le sentenze nn. 23300/2016, 23396/2016 e 759/2017 hanno già avuto modo di statuire che, con i benefici in favore delle vittime del dovere di cui all’art. 1, comma 565, della I. n. 266 del 2005, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti al comma 563 dell’art. 1 di quella legge, la pubblica amministrazione non gode di discrezionalità alcuna in ordine all’an e al quantum di erogazione di tali provvidenze e alla loro misura.