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Giovedì 02 Febbraio 2017, La Cassazione ha stabilito che “nelle prestazioni di servizio, il rilascio delle cambiali, e con il possesso del titolo, indipendentemente dal fatto che lo stesso avvenga pro solido o pro so/vendo, realizza l’ipotesi dell’effettuazione dell’operazione di cui all’art.6 del d.p.r. 633/1972 in quanto il prestatore di servizio, con il possesso del titolo, può anche immediatamente realizzare, attraverso l’operazione di sconto o di cessione del titolo, il corrispettivo dell’operazione a fronte della quale è stato emesso il titolo, va rilevato che i fatti dedotti (ovvero la produzione delle cambiali, l’atto di precetto e l’insinuazione al passivo fallimentare) non sono indicativi di un definitiva impossibilità di percepire il corrispettivo della prestazione”.