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Lunedì 12 Marzo 2018, La Corte ha stabilito che il dovere di contribuzione dei condomini ai costi di manutenzione di un terrazzo di proprietà esclusiva non fonda sull'applicazione degli artt. 1110 e 1134 c.c., che invece si applicano a spese inerenti ad una cosa comune, ma trova la propria ragione, ex art. 1126 c.c., nell'utilità che i condomini sottostanti traggono dal bene.
Si deve considerare urgente la sola spesa la cui erogazione non possa essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l'amministratore o l'assemblea dei condomini possano utilmente provvedere.
È altresì inevitabile ribadire che la prova dell'indifferibilità della spesa incombe sul condomino che chiede il rimborso