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Venerdì 30 Giugno 2017, La corte di Cassazione, in una recentissima sentenza ha ribadito e chiarito ulteriormente che obbligato a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria dell’edificio è chi era condomino, giacché proprietario dell’unità immobiliare poi alienata, al momento della delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione di detti lavori, proprio per il valore costitutivo della relativa obbligazione.