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Lunedì 13 Marzo 2017,
Il punto della giurisprudenza sulla violazione degli obblighi coniugali e l'addebito della separazione Partiamo dal presupposto fondante, a livello normativo, che scandisce diritti e obblighi reciproci incombenti su ciascuno dei coniugi. Gli stessi sono tenuti, per espressa previsione codicistica, alla fedeltà reciproca, alla reciproca assistenza morale e materiale (che implica il dovere di collaborazione) nonché all'obbligo di coabitazione e di contribuzione. Un particolare aspetto della crisi della coppia è quella scaturente dal tradimento ovvero dalla contravvenzione di uno degli obblighi principali: quello della fedeltà. Il dovere di fedeltà può essere definito, astenendosi da commenti di rilievo giuridico, come l'obbligo di astenersi dall'intrattenere rapporti sessuali con persona diversa dal proprio coniuge. Giova rammentare come la contravvenzione a detto obbligo non determini alcuna forma di reato, sebbene assuma rilievo sotto il profilo civile ai fini dell'addebito di responsabilità in un'eventuale separazione. La giurisprudenza si è ovviamente interessata a più riprese al tema del tradimento, coinvolgendo lo stesso uno degli aspetti più importanti della vita coniugale nonché un obbligo fondante nel rapporto.