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Mercoledì 08 Novembre 2017, In caso di divorzio nessun assegno di mantenimento è dovuto alla ex moglie che si rifiuta di lavorare.
Lo ha stabilito la Sesta Sezione Civile della Cassazione, nell'ordinanza 25697/2017.
Nella vicenda processuale in esame, gli ermellini hanno accolto il ricorso dell’ex coniuge contro il decreto, emesso dalla Corte di appello, circa l'attribuzione dell'assegno di mantenimento per la ex moglie e per i due figli, nati nel 1998 e nel 2000 e collocati presso la madre.
In particolare, il ricorrente, lamentava che la Corte di merito, nel confermare la statuizione del primo Giudice, aveva interamente omesso di esaminare le circostanze, pur decisive ex art. 5, comma 6, legge n. 898/1970, dell'inerzia della ex-coniuge nella ricerca di un impiego e del rifiuto dalla medesima opposto ad una concreta opportunità lavorativa presentatale.