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Venerdì 27 Ottobre 2017,
L’obbligo cessa quando il genitore dimostra di aver messo la giovane nelle condizioni di essere economicamente autosufficiente: non contano le ottime condizioni economiche dell’ascendente. Legittima la revoca del mantenimento per la figlia se questa, ormai trentacinquenne, non si è mai attivata per trovare un lavoro. L’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli rimasti con l’altro coniuge viene meno, infatti, quando viene fornita la prova di aver messo la prole nelle condizioni di essere economicamente autosufficiente. Lo ha affermato la sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 22314/17 di oggi che ha respinto il ricorso di una ex moglie nei confronti del marito. L’uomo aveva chiesto al tribunale di revocare il contributo da versare alla ex moglie per il mantenimento della figlia maggiorenne con lei convivente. Il giudice ha respinto la domanda la Corte d’appello ha revocato il decreto rilevando che erano venute meno le relative condizioni, non essendosi la figlia, trentacinquenne, neppure attivata per la ricerca di un lavoro successivamente al compimento del diciottesimo anno di età e non essendo affetta da patologie che ne riducessero la capacità lavorativa.