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Martedì 28 Febbraio 2017, Non serve l’accordo preventivo per tutte le spese necessarie per i figli come, ad esempio, le spese mediche: l’ex coniuge è tenuto a pagare dopo l’esibizione del giustificativo di spesa.
Quando il giudice fissa la misura della partecipazione di uno dei genitori – quello di norma non convivente – alle spese straordinarie per i figli, non scatta, a carico dell’ex che sostiene tali spese, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro, non almeno per quelle «di maggiore interesse» per il figlio. Per tali esborsi, infatti, sussiste, a carico del coniuge non affidatario dei figli, un obbligo di rimborso sempre che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. È quanto chiarito ieri dalla Cassazione