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Mercoledì 18 Gennaio 2017, Se quindi il coniuge onerato del pagamento dell'assegno fugge all'estero e non provvede alla sua obbligazione, si potrà utilizzare tale sentenza come titolo esecutivo al fine di riscuotere coattivamente il credito maturato, che corrisponde alla somma dovuta ogni mese, moltiplicata per i mesi in cui vi è stata omissione e maggiorata di interessi e rivalutazione Istat.
Chiaramente, l'ex deve possedere beni, conti o entrate economiche in Italia per rendere concreto il recupero forzato di quanto dovuto e non pagato.