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Categoria: Leggi e Diritti | Giovedì 09 Novembre 2017,
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione “Poteri Sanzionatori” L’annotazione nel casellario informatico, ai sensi dell’art. 6, co. 11 e dell’art. 48 d. lgs n. 163/2006 e art. 8, co. 2, lett r) ed s) del dpr n. 207/2010, nonché l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545,00 di cui all’art.6, co. 11 del d. lgs n. 163/2006 non può avvenire se manca la prova circa la sussistenza degli elementi soggettivi del dolo o almeno della colpa grave e, in ogni caso, già nella fase di ammissione dell’Operatore Economico alle procedure di gara, grava sulla SA l’onere di verificare la presenza dei requisiti richiesti a pena di nullità: è quanto ha deciso l’ANAC in un procedimento in cui l’Avvocato Gelsomina CIMINO rappresentava l’Operatore Economico destinatario della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio cit. http://studiolegalecimino.eu/wp-content/downloads/Provvedimento_ANAC.pdf