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Categoria: Leggi e Diritti | Mercoledì 22 Marzo 2017, Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico svolto da un familiare deceduto per colpa altrui, la prova che la vittima attendesse a tale attività può essere ricavata in via presuntiva ex art. 2727 c.c. dalla semplice circostanza che non avesse un lavoro, mentre spetta a chi nega l'esistenza del danno dimostrare che la vittima, benché casalinga, non si occupasse del lavoro domestico.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 novembre 2016 - 14 marzo 2017, n. 6477
Presidente Chiarini – Relatore Rubino

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