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Categoria: Leggi e Diritti | Martedì 10 Gennaio 2017, Con sentenza del 21 novembre 2016, n. 23633, la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alla ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti resi ai sensi degli artt. 330 e 333 del codice civile, in tema di affidamento di figli minori.
Nella vicenda processuale in esame, due genitori impugnavano innanzi alla Corte di Cassazione, il provvedimento della Corte di Appello che aveva dichiarato inammissibile il reclamo dagli stessi proposto avverso il decreto del Tribunale dei minorenni che aveva disposto l’affidamento etero familiare dei loro figli minori, collocati presso diverse famiglie e/o strutture.
La Suprema Corte accoglieva il ricorso, superando il proprio precedente orientamento in base il quale i provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale non sono ricorribili per Cassazione, poiché trattasi di provvedimenti emessi nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, di natura non contenziosa, preordinati all’esigenza prioritaria della tutela dell’interesse dei figli e, dunque, suscettibile di modificazione o revoca in qualsiasi momento.