Con la Sentenza 9895/2018 pubblicata lo scorso 20.4.2018 la Suprema Corte di Cassazione è tornata sulla tematica

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Categoria: Leggi e Diritti | Giovedì 26 Aprile 2018,

Con Sentenza pubblicata lo scorso 20.4.2018 la Suprema Corte di Cassazione è tornata sulla tematica della legittimità del licenziamento, in particolare con riguardo al caso di crisi aziendale. Nel caso di specie due dipendenti avevano impugnato, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il recesso della società datrice, la quale con una missiva, aveva comunicato ai lavoratori il permanente stato di crisi dell’azienda e la conseguente, necessità di provvedere ad una riorganizzazione aziendale, comportante la soppressione dei posti di lavoro e l’accorpamento delle aree “meno produttive”. In primo grado, il licenziamento dei ricorrenti era stato dichiarato illegittimo, con condanna della società datrice alla reintegra dei lavoratori. Tale decisione fu confermata dalla corte d’Appello di Napoli, la quale, aveva, peraltro, ritenuto non provato il giustificato motivo oggettivo posto alla base dei licenziamenti impugnati. La società datrice ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza de qua adducendo che l’indagine dei giudici di merito avrebbe dovuto limitarsi alla effettività della riorganizzazione aziendale, senza spingersi alla valutazione della natura dei motivi e dei presupposti presi in considerazione dal management aziendale per la realizzazione di detta organizzazione. I Supremi Giudice, premettendo un lungo excursus in cui sono state richiamate una serie di decisioni sul tema cui la stessa Corte è approdata di recente, hanno ribadito che, ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 Legge 604/1966, l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro deve necessariamente provare ed il giudice accertare. Ed invero già con la sentenza n. 25201/2016 la Corte ha escluso che la crisi della società datrice possa considerarsi “requisito di legittimità intrinseco ai fini dell’integrazione della fattispecie astratta”, detto in altri termini, è stato escluso dalla Corte che la legittimità che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo possa configurarsi solo in caso di crisi aziendale. Ne deriva che le motivazioni giustificatrici del licenziamento devono essere necessariamente esplicitate, spetterà poi al giudice, il controllo della reale sussistenza nonché la valutazione sulla effettività e non pretestuosità dei motivi addotti dall’imprenditore a giustificazione dello stesso. Parimenti, deve essere verificato il nesso causale tra l’accertata ragione inerente l’attività produttiva e l’organizzazione del lavoro come dichiarata dall’imprenditore e l’intimato licenziamento, perché “ove il nesso manchi […] si disvela l’uso distorto del potere datoriale, emergendo una dissonanza che smentisce l’effettività della ragione addotta a fondamento del licenziamento “ Applicando i principi richiamati, prosegue la Corte, la sentenza impugnata, nonostante richiami precedenti giurisprudenziali da ritenersi ormai superati, non risulta affatto in contrasto con i principi, più recenti, espressi in materia. Ed invero, la Corte d’Appello, confermando il giudizio finale già espresso dalla sentenza di primo grado, a fronte di un licenziamento motivato dalla necessità di “accorpare le aree commerciali meno produttive” ha ritenuto, alla luce della valutazione complessiva del materiale probatorio, non raggiunta adeguata prova sulla circostanza che l’area affidata ai dipendenti licenziati, fosse effettivamente meno produttiva delle altre. La Suprema Corte, ha quindi dovuto rigettare il ricorso anche in ragione della circostanza per la quale, l’accertamento in concreto della questione di fatto, è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti dell’art. 360 co. 1 n.5, che non consente una diversa ricostruzione della vicenda storica, soprattutto quando l’apprezzamento del giudice di merito sia frutto di una molteplicità di elementi fattuali, la cui disapplicazione è deducibile, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.3, solo ove si denunci che la combinazione ed il peso dei dati fattuali non ne consentono la riconduzione alla nozione legale. Quanto, infine, all’eccepita violazione dell’art. 18 della l. n. 300/1970 per aver confermato l’ordine di reintegrazione dei lavoratori nonostante l’intervenuta integrale soppressione del reparto cui erano collocati gli stessi, la Corte ribadisce che, solo la cessazione dell’intera attività aziendale, e non certo la soppressione del reparto, può costituire sopravvenuta causa di impossibilità di dare esecuzione al provvedimento di reintegrazione, ricadendo sul datore di lavoro le conseguenze del compimento di un atto illegittimo.

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