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Categoria: Casa e immobili | Venerdì 27 Gennaio 2017,
Ed ancora, la violenza o la minaccia perché attinga la soglia del penalmente rilevante deve determinare una perdita o riduzione sensibile, da parte del soggetto passivo, della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria volontà (Corte di Cassazione, Sezione V, n. 3562 del 09/12/2014). “Non ogni forma di violenza o minaccia, quindi, riconduce alla fattispecie dell’art. 610 cod. pen., ma solo quella idonea, in base alle circostanze concrete, a limitare la libertà di movimento della vittima o influenzare significativamente il processo di formazione della volontà, incidendo su interessi sensibili del coartato”.