Equitalia Rottamazione BIS. Riaperti i termini

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Categoria: Fisco e Tasse | Giovedì 26 Ottobre 2017, Riaperti i termini per la rottamazione delle Cartelle esattoriali

La rottamazione bis consente ai contribuenti morosi di mettersi in regola pagando le cartelle esattoriali senza sanzioni e interessi.

Chi è decaduto dalla rottamazione perché non ha versato le rate di luglio e settembre 2017,

può rientrare nell’agevolazione versando il dovuto entro il 30 novembre.

I soggetti che non sono riusciti ad aderire, o a non rientrare, alla precedente rottamazione possono aderire adesso.

L’agevolazione è estesa anche ai carichi consegnati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

La precedente rottamazione, che si era chiusa a maggio scorso,

potrà essere applicata anche ai carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017.

Bisognerà presentare domanda entro il 15 maggio 2018 e il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di pari importo nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

Le possibilità delle nuova rottamazione sono le seguenti:

1) riammissione per coloro che, essendo stati ammessi alla rottamazione, non hanno pagato le rate scadute. Con il nuovo decreto i soggetti che non hanno rispettato i pagamenti della prima rottamazione hanno una possibilità di rientrare nell’agevolazione, senza alcun aggravio aggiuntivo, purché versino le rate omesse entro il 30 novembre 2017;
2) ammissione alla nuova rottamazione, per coloro che avevano carichi pendenti rateizzati al 24 ottobre 2016 e non sono stati ammessi perché non hanno saldato tali carichi entro il 31 dicembre 2016;

3) apertura alla rottamazione per i carichi consegnati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
Cartelle Esattoriali Rottamazione Bis

Una volta presentata, e accettata, l’istanza, l’agente della riscossione comunicherà al contribuente:

– entro il 31 marzo 2018, i carichi affidati da gennaio a settembre 2017 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento;

– entro il 30 giugno 2018, l’importo dovuto per la definizione.

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in unica rata oppure in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare nei mesi di:
luglio 2018
settembre 2018
ottobre 2018
novembre 2018
febbraio 2019.
Con la presentazione dell’istanza fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti rateazioni in essere alla stessa data.
Studio Peralta

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