IL MALATO CONSERVA IL POSTO DI LAVORO

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Categoria: Lavoro | Giovedì 21 Settembre 2017,

IL MALATO CONSERVA IL PROPRIO POSTO DI LAVORO La Sentenza n.21667/2017 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione lo scorso 19.09.2017 interviene sul tema della legittimità del licenziamento a seguito di riscontrate attività lavorativa in costanza di malattia. La decisione trae origine dall’impugnativa avverso la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro chiamata a pronunciarsi sulla controversia insorta tra una società e il proprio dipendente il quale era stato licenziato poiché sorpreso a svolgere, durante un periodo di assenza dal lavoro per infortunio, “attività incompatibile con la infermità riportata” (trattavasi di contusione a spalla e polso sinistro). Invero il lavoratore, assunto presso la società ricorrente con qualifica e mansioni di autotrenista, durante il periodo di malattia si era recato, alla guida della propria auto, presso l’esercizio commerciale gestito dal di lui figlio ove si occupava dell’apertura e chiusura del negozio; spostava carichi pesanti e vasi con piante. Per tali motivi, era stato licenziato dal proprio datore di lavoro a seguito di procedimento disciplinare. Il lavoratore aveva così impugnato il licenziamento che, tuttavia, il Tribunale, in primo grado, aveva ritenuto legittimo. La Corte d’Appello adita in sede di gravame, rilevava invece, che la contestazione disciplinare, pur denunciando attività contrastanti con l’infortunio accusato, non specificava, tuttavia, in cosa si sarebbe concretizzata tale attività, riverberandosi, tale scelta, sul principio di immutabilità dei motivi del licenziamento disciplinare. Posta questa premessa la Corte d’Appello rilevava che dal materiale probatorio assunto in primo grado, non poteva giungersi alla conclusione che l’attività svolta dal lavoratore fosse espressione di simulazione di malattia. Invero il fascicolo fotografico elaborato dalla società investigativa aveva ritratto il lavoratore alla guida della propria autovettura, nonché il lavoratore con in mando un sacchetto della spesa riempito per 1/5, o intento a spostare piccole piantine, ovvero intento nell’abbassare la saracinesca del negozio mediante un dispositivo elettronico, tutte attività che in ragione della diagnosi non potevano ritenersi espressione di simulazione di malattia solo in considerazione della circostanza secondo la quale, egli era assunto presso la ditta datrice di lavoro, in qualità di autotrasportatore con l’obbligo di carico/scarico delle merci trasportate. In merito appare opportuno rammentare che sul punto la giurisprudenza era già giunta a ritenere che l'espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore, durante lo stato di malattia, è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, solo laddove si riscontri che l'attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa dell'inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l'espletamento di un'attività ludica o lavorativa (per tutte Cass. 21 aprile 2009 n. 9474). La prova della incidenza della diversa attività lavorativa o extralavorativa nel ritardare o pregiudicare la guarigione ai fini del rilievo disciplinare di tale attività nel corso della malattia, è comunque a carico del datore di lavoro. La Cassazione, considerando il ragionamento seguito dalla Corte Territoriale come conforme alla giurisprudenza di legittimità, ha confermato la sentenza, affermando la illegittimità del licenziamento poiché, “la condotta tenuta dal lavoratore non rappresenta una violazione dei doveri di correttezza e buona fede né degli obblighi di diligenza e fedeltà”. L'attività svolta dal lavoratore “malato”, poteva anche essere astrattamente riconducibile a una prestazione lavorativa, tuttavia non risultava idonea a pregiudicare la guarigione del lavoratore, né tanto meno ad avvalorare l'ipotesi di inesistenza o simulazione della malattia. @Produzione Riservata Studio Legale Gelsomina Cimino www.studiolegalecimino.eu

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