Il tentativo di violenza sessuale dove comincia

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Categoria: Cronaca Nera | Venerdì 20 Ottobre 2017, http://studiolegalecimino.eu/violenza-sessuale-comincia-tentativo/
La sentenza n. 43802/2017 della Corte di Cassazione, sez. III Penale, emessa lo scorso 22.09.2017, si esprime su un presunto caso di violenza sessuale e in particolare sulla condanna per il reato di cui all’art.609 bis c.p. (violenza sessuale) comminata a un uomo, sia in primo grado che in sede di gravame, il quale con violenza aveva costretto la vittima a subire atti sessuali, estrinsecati nell’immobilizzazione della vittima con le spalle contro una ringhiera, e nel susseguente tentativo di baciarla sulla bocca.
Alla base del ricorso per la cassazione della sentenza emessa in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bologna, sia la difesa sia la Procura Generale avevano posto la non corretta qualificazione del fatto, da configurarsi quale tentativo, e sul quale la Corte Territoriale non aveva motivato.
Con la sentenza in esame la Cassazione ha ritenuto di accogliere le doglianze del ricorrente e di riqualificare la condotta come delitto solo "tentato", annullando senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
I giudici colgono l’occasione per ribadire il principio di diritto (Cass. n. 17414/2016) secondo il quale, in tema di violenza sessuale, è configurabile il tentativo del reato previsto dall'art. 609 bis c.p. in tutte le ipotesi in cui, come nel caso di specie, la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché l'agente non ha raggiunto le zone intime (genitali o erogene) della vittima ovvero non ha provocato un contatto di quest'ultima con le proprie parti intime: principio questo che impone di ripercorrere l’iter logico-giuridico sotteso al concetto di “atti sessuali” così come utilizzato dal legislatore del ’96 per l’individuazione della condotta tipica punita dall’art. 609bis c.p.
Invero tutte le norme contro la violenza sessuale, sono costruite intorno alla nuova ed omnicomprensiva categoria di «atti sessuali», nata dall'unificazione delle due distinte precedenti categorie di violenza carnale ed atti di libidine violenti (artt. 519 e 521), tant'è che per definirne la portata, sia dottrina che giurisprudenza, hanno operato un raffronto tra la “nuova” fattispecie disciplinata dall'attuale art. 609-bis e le previgenti norme in tema.
Tale operazione ha dato luogo a diversi indirizzi interpretativi.
Secondo una prima opinione l'atto sessuale assumerebbe un valore molto più ampio di quello di violenza carnale e di atti di libidine dal momento che vi rientrerebbero tutti gli atti aventi significato erotico. Pertanto rientrerebbero nel concetto di atto sessuale non i soli atti che involgono la sfera genitale, bensì tutti quelli che riguardano zone del corpo note come erogene, secondo la scienza medica e psicologica.
Una seconda ipotesi è quella per cui il nuovo concetto di atti sessuali sia molto più ristretto rispetto a quello degli atti di libidine. Sarebbero pertanto atti obiettivamente e, quindi, univocamente sessuali, tutti e soltanto gli atti di contatto fisico, al nudo o meno, con l'altrui o proprio corpo senza che possano avere rilievo, nell'individuazione della condotta penalmente rilevante, «né l'impulso del soggetto attivo del reato, né la potenziale suscettibilità erotica del soggetto passivo, ma piuttosto l'oggettiva natura sessuale dell'atto in sé considerato», individuata «rifacendosi alle scienze medico-psicologiche ed ancor più a quelle antropologico-sociologiche».
In tale prospettiva, per poter qualificare un atto come «atto sessuale», si richiede necessariamente «il contatto fisico tra una parte qualsiasi del corpo di una persona con una zona genitale, anale od orale di altra persona», mentre restano fuori dalla nozione minima quelle condotte che, per quanto possano costituire espressione di un impulso concupiscente o possono essere rivolte ad eccitare o a soddisfare la concupiscenza, siano però prive di quell'oggettiva componente strettamente fisica, così da potersi escludere dalla categoria degli atti sessuali quelli che hanno natura meramente contemplativa o esibizionistica e non toccano fisicamente il corpo di una persona.
La soluzione accolta più largamente, sia in dottrina che in giurisprudenza (come conferma la sentenza in commento), si basa sul concetto che il legislatore del 1996 non ha ampliato in alcun modo l'ambito di applicazione della normativa precedente, ma ha voluto soltanto dare una definizione diversa, lasciando intatto il limite inferiore della libertà sessuale, costituito appunto dagli atti di libidine.
Tale unificazione sarebbe stata posta in essere al fine di codificare la moderna concezione della violenza sessuale, secondo la quale la criminosità della stessa si incentra nell'offesa, comunque arrecata, all'autodeterminazione sessuale, che si risolve in un contatto corporeo, essendo irrilevanti le concrete modalità.
Pertanto il termine atti sessuali individua la condotta penalmente rilevante quando l'atto corporeo pone in pericolo la libera autodeterminazione della sfera sessuale.
Per individuare la condotta penale tipica quindi «il punto focale è la disponibilità della sfera sessuale da parte della persona che ne è titolare» e che il reato di violenza sessuale «ricomprenda oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, rivelandosi in un contatto corporeo se pur fugace ed estemporaneo, sia finalizzato a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo».
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