Licenziamento legittimo anche se la contestazione non ha il carattere dell’immediatezza

di GelsominaCimino

Licenziamento legittimo anche se la contestazione non ha il carattere dell’immediatezza

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Categoria: Lavoro | Martedì 17 Aprile 2018, Con la sentenza n. 8411 dello scorso 5 aprile, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da una dipendente di banca che era stata licenziata per giusta causa a seguito di condotte anomale consistite nell’aver concesso prestiti a persone con documenti carenti o contraffatti in ordine alla loro situazione economica; nell’aver autorizzato scoperture di conto corrente per consentire ai beneficiari di coprire altri scoperti; nell’aver aperto 22 conti correnti senza effettuare controlli sull’affidabilità dei nominativi.
La ricorrente dopo essersi vista riformare dalla Corte d’Appello, la decisione assunta in primo grado che aveva ritenuto l’illegittimità del licenziamento, considerando il provvedimento di allontanamento (id est sospensione) dal servizio come di natura disciplinare senza tuttavia, l’osservanza delle garanzie previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, si rivolgeva alla Suprema Corte denunciando, per quanto qui interessa, violazione e falsa applicazione dell’art 7 della L. n. 300/70 ed un’irregolarità della procedura non dettata dall’immediatezza e tempestività della contestazione.
La Corte di Cassazione dopo aver enunciato il principio largamente consolidato sia in dottrina che in giurisprudenza, per cui, in materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione integra un elemento costitutivo del diritto di recesso, riflettendo l’esigenza dell’osservanza della regola della correttezza e buona fede nell’attuazione del rapporto, sicchè esso mira, da un lato ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività e dall’altro, nel caso di ritardo nella contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile, ha rimarcato che il criterio dell’immediatezza va inteso in senso relativo, poiché si deve tener conto delle ragioni che possono far ritardare la contestazione, quali il tempo necessario per l’espletamento delle indagini dirette all’accertamento dei fatti, la complessità aziendale.
Nel caso in esame, la Corte d’Appello, secondo i giudici di legittimità, avrebbe correttamente affermato che il termine di un anno, intercorso tra il fatto e la contestazione, sia da ritenersi congruo, in considerazione della complessità delle indagini e della mole di documenti da esaminare
D’altro canto, la circostanza che la ricorrente abbia persistito nel compimento di condotte illecite, giustifica il licenziamento operato dalla Banca, preceduto dall’adozione di una misura cautelare di allontanamento e rende ininfluente la circostanza – che comunque avrebbe dovuto essere valutata dal giudice di merito se opportunamente sollevata – che a tali condotte sia seguito un atteggiamento omertoso ad opera del Direttore di filiale, il cui ruolo resta ininfluente ai fini del vaglio di correttezza e buona fede del dipendente verso il proprio datore di lavoro che è e resta la Banca e non il direttore.
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