L'imprese esecutrice dei lavori anche se non autorizzata può compiere le opere necessarie alla regola d'arte

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Categoria: Casa e immobili | Martedì 09 Maggio 2017,

Va in proposito ricordato, prosegue la Cassazione, che la diligenza nell’adempimento, cui è tenuto ogni debitore ai sensi dell’art. 1176 primo comma cod. civ., si connota in modo peculiare per l’appaltatore, assumendo costui un’obbligazione di risultato (e non di mezzi) ed essendo pertanto tenuto a realizzare l’opera a regola d’arte, osservando, nell’esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ai sensi dell’art. 1176, 2° comma, cod. civ. quale modello astratto di condotta, che si estrinseca (sia egli professionista o imprenditore) nell’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell’attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi.

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