Nessun #riconoscimento #giuridico ai #separati in #casa

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Categoria: Amore e Coppia | Domenica 17 Settembre 2017,

http://studiolegalecimino.eu/nessun-riconoscimento-giuridico-ai-separati-casa/ Ha destato clamore la recente ordinanza del Tribunale di Como intervenuta a rigettare la richiesta di omologa della separazione consensuale di due coniugi, i quali, avevano previsto di proseguire la convivenza a tempo indeterminato, ovvero sino a quando le condizioni economiche familiari non avessero consentito di reperire una diversa soluzione abitativa. I due coniugi, pur versando in condizioni residuali stabili, hanno dichiarato di vivere da anni come “separati in casa” e che nessuno dei due ha intenzione – almeno per l’immediato futuro - di allontanarsi dalla casa familiare motivando l’opzione nella prospettiva di preservare le risorse economiche familiari al fine di agevolare il percorso di studi del figlio (ormai maggiorenne), nonché di garantire alla moglie assistenza personale a causa dei propri problemi di salute. In verità, il nucleo familiare non versava affatto in condizioni tali da non permettere ai coniugi di vivere in alloggi alternativi facendosi carico del mantenimento del figlio, in favore del quale, peraltro, era stato accantonato un consistente fondo di risparmio. Tale scelta sui generis appare, invece, motivata, dalla volontà di svincolarsi reciprocamente dal dovere di fedeltà, anche agli occhi del figlio, dando una forma giuridica alla loro condizione di separati in casa. Sul punto il Tribunale in composizione collegiale preliminarmente ha ribadito, richiamando alcune sentenze di legittimità (Cass. 9287/1997 e 2602/2013), che il decreto di omologa svolge la funzione di controllare la compatibilità della convenzione pattizia rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine pubblico. Ed invero la soluzione prospettata dai coniugi non può essere omologata, proprio perché l’ordinamento non può dare riconoscimento a soluzioni ibride che contemplino il venir meno tra i coniugi di gran parte dei doveri derivanti dal matrimonio, preservando la mera coabitazione, che ai sensi dell’art. 143 c.c. rappresenta la cornice in cui si inseriscono i vari aspetti e modi di essere della vita coniugale. Ciò in fatti comporterebbe il rischio di incentivare operazioni elusive o accordi simulatori per finalità anche illecite. Tale decisione dunque si pone in linea di continuità con la disciplina civilistica del matrimonio anche in considerazione della circostanza secondo la quale presupposto dell’istituto della separazione è proprio l’intollerabilità della convivenza, non rilevabile laddove, come nel caso di specie, si chieda al giudice di dichiarare la separazione pur prorogando la convivenza formale. @Produzione Riservata Studio Legale Cimino www.studiolegalecimino.eu

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