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Categoria: Leggi e Diritti | Giovedì 02 Marzo 2017, Quanto invece al quinto motivo di ricorso, la Cassazione ritiene che è fondato in relazione agli esborsi sostenuti a titolo di migliorie (relative al muretto e alla fognatura): essendo pacifico che si trattò di migliorie per la cui esecuzione non era stato richiesto il (necessario) consenso della locatrice, il conduttore non può vedersi riconosciuto il ristoro di danni conseguiti a un’attività che non avrebbe potuto compiere e rispetto alla quale la locatrice è rimasta del tutto estranea.