PERICOLOSITA' SOCIALE QUALIFICATA MISURE DI PREVENZIONE

Più informazioni su: misure di prevenzione - avvocato cimino -

Categoria: Leggi e Diritti | Giovedì 24 Maggio 2018,

La Corte di Cassazione è tornata ancora sul tema relativo ai presupposti applicativi delle misure di prevenzione, ed in particolare sul concetto di pericolosità sociale. La vicenda sottesa al caso in esame riguardava l’applicazione, da parte del Tribunale di Reggio Calabria, della misura di prevenzione patrimoniale, nei confronti di un soggetto indiziato di appartenere ad una cosca mafiosa della ‘ndrangheta e già assoggettato alla misura di sicurezza personale, a mezzo della quale venivano confiscati beni intestati, di fatto, a soggetti rientranti nel nucleo familiare del proposto, e ritenuti appartenere al proposto stesso. A fondamento dell’applicazione della misura patrimoniale, il Tribunale di Reggio Calabria, aveva posto la circostanza per la quale il proposto, già nel periodo in cui era stato sottoposto alla misura personale, aveva investito ingenti risorse finanziarie, con l’ausilio di congiunti e di terzi estranei al nucleo familiare, i quali svolgevano la funzione di meri “prestanome” Il decreto di disposizione della misura di prevenzione veniva successivamente confermato anche in sede di gravame con una decisione che ha ritenuto la sussistenza del requisito della “pericolosità sociale qualificata” evocando il giudizio espresso nell’ambito del procedimento riguardante la sottoposizione, dello stesso indagato, a sorveglianza speciale. Avverso la decisione della Corte d’Appello di Reggio Calabria, proponevano ricorso, l’imputato, nonché tutti gli altri soggetti “lesi” dal provvedimento di confisca. Per quello che è qui di interesse, la Suprema Corte, con una corposa decisione, ha accolto il motivo di ricorso dedotto dall’imputato e da altri ricorrenti, in ordine al requisito della pericolosità qualificata. Ed invero, osserva la Corte, entrambi i provvedimenti emessi nei due gradi di merito hanno respinto le obiezioni difensive del proposto e dei terzi sul rilievo del già avvenuto accertamento giudiziale irrevocabile della pericolosità qualificata dell’imputato, la cui definitività precluderebbe la possibilità che il giudice, successivamente investito della richiesta di applicazione della confisca dei beni indirettamente riferibili al proposto, proceda ad una rivisitazione delle medesime questioni, poiché siffatta pretesa si sostanzierebbe in una surrettizia domanda di caducazione del provvedimento giudiziario definitivo . Secondo la Corte di Cassazione, il ragionamento operato dalla Corte territoriale contiene in sé un errore giuridico. La Corte territoriale, pur avendo enunciato di condividere la soluzione offerta dal Tribunale, in merito all’individuazione dei poteri cognitivi di valutazione dei presupposti di applicazione della misura richiesta, in realtà ne ha travalicato la portata, laddove ha ritenuto preclusa in assoluto una autonoma considerazione del requisito della pericolosità dell’imputato, perché già accertata in altro procedimento collaterale e avente ad oggetto l’applicazione di una misura di sicurezza personale. Ed invero, il sistema delle misure di prevenzione contempla la possibilità di applicare disgiuntamente la misura patrimoniale di prevenzione rispetto a quella personale non solo in contesti procedurali differenti, ma anche in modo svincolato dalla perdurante efficacia della sorveglianza speciale sino ad ammettere, la sua applicazione anche nei confronti degli eredi del proposto, nel frattempo deceduto. Tale possibilità, tuttavia, non esime, ai fini della applicazione di una misura di prevenzione, dall’accertamento circa l’effettiva pericolosità riferibile alla persona del proposto, essendo consentito, in base alla normativa vigente e alle numerose pronunce della Suprema Corte intervenute sul punto, soltanto di prescindere dall’ulteriore requisito della sua attualità. All’uopo i Supremi Giudici richiamano i principi espressi con la pronuncia Spinelli (già fatta oggetto di approfondito esame ad opera di chi scrive) espressa a Sezioni Unite, secondo la quale “la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche misura temporale del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato”. Da quanto premesso discende che, prosegue la Corte, i Giudici, investiti della richiesta di confisca, pur prendendo le mosse dai provvedimenti di prevenzione che lo avevano riguardato in passato, avrebbero potuto e dovuto procedere ad un autonomo, anche se incidentale, riscontro sulla pericolosità qualificata del proposto in riferimento all’epoca dell’ottenimento delle componenti ed utilità incrementative del suo patrimonio. Tale aspetto, peraltro, assume ancor più rilevanza in considerazione del fatto che, nel caso specifico, la misura personale era stata eseguita per la sua durata triennale, mentre i beni assoggettabili a confisca sono stati acquisiti anche negli anni successivi. Ne deriva che il provvedimento di verifica non offre corretta applicazione delle norme giuridiche di riferimento, in quanto è pacifico che il giudizio di pericolosità sociale ha natura prognostica e riguarda la probabilità della futura commissione di reati, che per dar luogo alla sottoposizione alla misura, deve essere desunta non già da sospetti o da opinabili intuizioni, ma da specifici comportamenti e da fatti certi nella loro verificazione. Giudizio che in sede di gravame è stato eluso, difettando l’individuazione delle “condotte sintomatiche di pericolosità sociale”. Tale vizio, peraltro, assume rilievo anche in merito al tema della “perimetrazione cronologica” della constatazione di pericolosità e della sua eventuale permanente protrazione nel tempo, che in conseguenza del giudicato di prevenzione precedente, non è stata debitamente ricostruita in riferimento ai singoli incrementi patrimoniali peri i quali è stata disposta la confisca. Per tutti questi motivi, la Suprema Corte, pur non volendo porre in discussione i principi generali che regolano la materia, né postulare la coincidenza delle situazioni di fatto oggetto dei due procedimenti, quello penale e quello di prevenzione, in modo da ricavare un automatico impedimento all’emissione della confisca nei confronti di un soggetto, già imputato, che abbia ottenuto pronuncia liberatoria in sede penale, ha ritenuto di annullare il decreto impugnato e di rimettere gli atti ad una diversa composizione della Corte d’Appello di Reggio Calabria per una nuova deliberazione. @Produzione Riservata Studio Legale Cimino

>> continua a pagina 2 >>


Vai al gruppo telegram di discussione ufficiale

Leggi altre ultime notizie su:

Ultimi approfondimenti su:

Questa pagina usa cookie tecnici. Accetta