Quando è opponibile all'esecuzione forzata il "fondo patrimoniale"?

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Categoria: Leggi e Diritti | Lunedì 16 Ottobre 2017, Nel caso di specie, In particolare la Suprema Corte quanto al primo motivo precisa che se è vero, infatti, che la condizione sostanziale di opponibilità ai terzi dell’avvenuta costituzione del fondo patrimoniale è data dalla annotazione dell’atto costitutivo in calce all’atto di matrimonio, è pur vero che in giudizio occorre fornire la prova dell’adempimento di tale onere. L’esibizione in giudizio dell’atto di matrimonio recante l’annotazione, pertanto, non è condizione sostanziale di opponibilità dell’atto ai terzi richiesta dall’art. 162 cod. civ., ma costituisce necessario adempimento dell’onere processuale della prova in giudizio.

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