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Categoria: Leggi e Diritti | Domenica 29 Ottobre 2017, Ha precisato la Suprema corte, nel caso in esame, che ai fini del riconoscimento del predetto diritto, non è sufficiente la mera debenza in astratto di un assegno di divorzio, e neppure la percezione in concreto di un assegno di mantenimento in base a convenzioni intercorse tra le parti, occorrendo invece che l’assegno sia stato liquidato dal giudice nel giudizio di divorzio