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Categoria: Leggi e Diritti | Venerdì 17 Febbraio 2017, Precisa, in primis, la Cassazione che l’art. 1123 cc prevede la regola generale della ripartizione in misura proporzionale al valore della proprietà, salvo diversa pattuizione, e, se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può farne.