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Categoria: Leggi e Diritti | Venerdì 10 Marzo 2017, Il caso. La Corte d’Appello di Bari riformava il decreto emesso dal Tribunale con il quale era stato revocato l’assegno mensile di € 929 posto a carico di L.G. in favore dei due figli maggiorenni G. e V.. La Corte Territoriale ritenendo non provata la raggiunta indipendenza economica dei figli, rigettava la domanda di revoca del contributo. Avverso il decreto L.G. proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una falsa applicazione e un omesso esame circa un fatto decisivo in relazione agli artt. 147, 148 e 155 quinquies c.c., in riferimento all’obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente. Il ricorrente deduceva che la figlia G. dopo aver conseguito la laurea, aver ottenuto una specializzazione, doveva essere considerata in grado di reperire un lavoro qualificato confacente al titolo di studio. Invece, la condotta del figlio trentenne V., reduce da numerosi insuccessi universitari, doveva considerarsi come una colpevole inerzia, non avendo quest’ultimo nemmeno provato a procurarsi una fonte reddituale che gli garantisse l’autosufficenza. I motivi del ricorso, alla luce dei criteri ermeneutici delle norme codicistiche che stabiliscono i parametri dell’obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli maggiorenni, devono ritenersi fondati, vertendo essi sull’error in iudicando della corte territoriale.

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