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Categoria: Casa e immobili | Mercoledì 07 Marzo 2018, In materia condominiale quando vi sia stata una condanna giudiziale definitiva del condominio al pagamento di una somma di denaro in favore di un creditore della gestione condominiale (nella specie, dello stesso condomino avvocato Caio a titolo di compenso per prestazioni professionali), la ripartizione tra i condomini degli oneri va comunque fatta secondo i criteri dettati dall'art. 1123 c.c., salvo diversa convenzione, non avendo alcun rilievo la mera mancanza formale delle tabelle millesimali.