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Categoria: Leggi e Diritti | Mercoledì 22 Marzo 2017, La Corte di Cassazione chiarisce che la finalità della L. n. 38/2009 (e delle successive modificazioni), non può che essere quella di rimuovere ogni possibile ostacolo (anche economico) che possa disincentivare un soggetto, già in condizioni di disagio, ad agire in giudizio.
Ne deriva una prima considerazione: la persona danneggiata dal reato potrà ricorrere al patrocinio solo nel caso in cui il suo reddito non superi i limiti fissati dall’art. 76 comma 1, D.P.R. n. 115/2002,