giudizio di revisione: nessuna revisione al condannato civilmente

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Categoria: Leggi e Diritti | Martedì 05 Dicembre 2017,

NESSUNA REVISIONE AL SOGGETTO CONDANNATO CIVILMENTE CHE SI SIA AVVALSO DELLA PRESCRIZIONE DEL REATO http://studiolegalecimino.eu/giudizio-revisione-nessuna-revisione-al-condannato/ La questione su cui si è pronunciata lo scorso 28 novembre la Suprema Corte con la Sentenza n. 53678/2017, al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale creatosi ormai da tempo sul punto, può essere così sintetizzata: “se, in caso di sentenza passata in giudicato con la quale l'imputato sia stato prosciolto per prescrizione del reato ascrittogli, ma condannato al risarcimento dei danni a favore della parte civile costituita, sia o no ammissibile il giudizio di revisione”. Il caso in esame vede protagonisti tre ricorrenti, cui inizialmente veniva ascritto il reato di circonvenzione di incapaci, dichiarato, poi, estinto per prescrizione, con la sola condanna al risarcimento dei danni in favore delle vittime costituitesi parti civili. La difesa dei ricorrenti proponeva, quindi, istanza di revisione, sulla base di nuove prove emerse successivamente a detta pronuncia. L’istanza, ritenuta inammissibile, veniva rigettata. E così la difesa dei tre istanti ha proposto ricorso, richiamando il precedente giurisprudenziale di legittimità n. 46707/2016, favorevole alla revisione. L’intervento della Suprema Corte, sopraggiunto in questi ultimi giorni, tenderebbe a porsi come definitivo chiarimento di quello che rappresenta il punto nodale della presente questione, ossia quale significato debba attribuirsi al sinallagma “sentenza di condanna” e al lemma “condannato” (il soggetto legittimato, ex art. 632 c.p.p., a proporre l'istanza di revisione, di cui il legislatore non ha fornito una precisa definizione). Sul punto si sono delineati due orientamenti giurisprudenziali contrastanti. Il primo, maggioritario, prende le mosse dalle numerose sentenze, sia datate che recenti (Cass. 4231/1992; Cass. 1672/1992; Cass. 15973/2004; Cass. 2393/2011 Rv. 249781; Cass. 24155/2011 Rv. 250631; Cass. 2656/2017 Rv. 269528), le quali stabiliscono l’inammissibilità della revisione, intesa come un mezzo di impugnazione straordinario, preordinato al

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