BANCAROTTA FRAUDOLENTA:LA DISTRUZIONE E L’OCCULTAMENTO DELLA CONTABILITÀ E’ QUASI SEMPRE FORIERO DEL DELITTO

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Categoria: Leggi e Diritti | Lunedì 14 Maggio 2018,

La quinta Sezione della Suprema Corte afferma esplicitamente la configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale avverso chi deliberatamente distrugga o sottragga fatture, passive ed attive, emesse o ricevute nel corso di più anni, al fine di impedire al curatore la ricostruzione dell’attività della società fallita, nonché l’accertamento del patrimonio disponibile con conseguente pregiudizio dei creditori della stessa. Il caso trae origine da una sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo che confermava la sentenza del Tribunale di Marsala, il quale aveva ritenuto l’imputato colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta per aver sottratto e distrutto le scritture contabili necessarie per la ricostruzione del patrimonio, in particolare l’attività illecita si riferiva alla sottrazione di fatture di acquisto e di vendita relative ad un periodo di dieci anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. La Corte d’Appello confermava la configurabilità del dolo del delitto di bancarotta fraudolenta, avendo l’amministratore deliberatamente sottratto le fatture per ben 7 annualità, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio sociale e dunque impedendo ai creditori di verificare l’esistenza o meno di crediti recuperabili, nonché di esercitare le azioni revocatorie o eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori. L’imputato proponeva quindi ricorso in Cassazione lamentando la mancata derubricazione della condotta nel paradigma della bancarotta semplice, essendo il reato di bancarotta fraudolenta documentale, così come contestato, un delitto a dolo specifico. A sostegno del ricorso si deduceva la mancanza della volontà specifica di recare danno ai creditori, avendo la ditta adottato un regime di contabilità semplificata ed avendo consegnato le scritture contabili così come ricostruite. La Suprema Corte ritiene tuttavia, il ricorso infondato sostenendo che, sebbene la distruzione o sottrazione della documentazione di una ditta fallita sia solitamente finalizzata ad occultare l’ingiustificata assenza dei beni della ditta, ciò non esclude la possibile esistenza di altri scopi che determinano l’agire illecito dell’amministratore. La bancarotta fraudolenta è prevista e punita dal Regio Decreto del 16 marzo 1942, è un reato di mero pericolo in cui l’eventuale verificarsi dell’evento rileva limitatamente ai fini della individuazione e valutazione della gravità del fatto. Ai fini dell’integrazione del reato, è sufficiente che si sia determinato un pericolo per le ragioni creditorie, non è richiesto un effettivo pregiudizio per i creditori, ma solo la messa in pericolo del loro interesse all’integrità della garanzia generica rappresentata dal patrimonio del debitore ai sensi dell’art. 2740 c.c. (Cass. Pen., Sez. V, Sentenza del 25.08.20056, n. 29431). Nel caso di specie dunque la deliberata distruzione di tutte le fatture, passive ed attive, ha determinato la totale impossibilità di ricostruire il patrimonio della ditta, con evidente pregiudizio dei creditori. Una scelta – sostiene la Suprema Corte ¬– che l’imputato ha assunto nell’evidente consapevolezza e volontà di pervenire a tale risultato, posto che altrimenti avrebbe conservato i suddetti documenti contabili. Rigetta quindi il ricordo condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il caso esaminato impone la trattazione della fattispecie giuridica che viene a realizzarsi laddove, le scritture contabili non siano più nella disponibilità dell’amministratore a causa di furto o smarrimento. In caso di furto, smarrimento o distruzione accidentale dei documenti contabili manca, in effetti, una norma ad hoc che ne disciplini le conseguenze. L’articolo 39 comma 2 lettera c), specifica che in caso di indisponibilità delle scritture contabili per causa di forza maggiore, l’ufficio determinerà induttivamente il reddito avvalendosi altresì di presunzioni semplici. La giurisprudenza è altresì concorde nel ritenere esistente, in capo al contribuente, l’obbligo di adoperarsi, successivamente all’evento dannoso, per la ricostruzione dei dati e delle scritture perse. Molteplici tuttavia sono i casi in cui antecedentemente alla dichiarazione di fallimento si rinvenga una denuncia, effettuata dall’amministratore, concernente il furto o lo smarrimento delle scritture contabili evidentemente infondate. La prassi vuole che sia il Pubblico Ministero, l’incaricato ufficiale, per l’espletamento delle indagini investigative che accertino o smentiscano la veridicità della suddetta denuncia. In via astratta, per la Suprema Corte (cfr. Cass. penale, 14/11/2014, n. 9958), ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale sono considerate condotte equivalenti la distruzione, l’occultamento o la mancata consegna al curatore della documentazione, così come l’omessa, irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili. Emerge tuttavia una certa diffidenza nei confronti di siffatte denunce, che qualora si rivelino false integrano il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Peraltro occorre rammentare che la denuncia di furto lungi da poter essere considerata prova, assume in realtà un ruolo meramente indiziario dell’esistenza del furto, che non esonera il contribuente dall’onere di intervenire presso fornitori e clienti ai fini di recuperare la documentazione necessaria. Ed invero nel silenzio normativo, circa il comportamento da tenere in caso di perdita, distruzione accidentale o di furto dei documenti contabili (l’unico riferimento si rinviene nell’art. 39 comma 2 lett. C del DPR 600/1973, a mente del quale qualora le scritture contabili non sono disponibili per "causa di forza maggiore", attribuisce all’Ufficio il potere di determinazione induttiva del reddito, avvalendosi anche di presunzioni semplici, nonché prive dei requisiti di gravità precisione e concordanza) la soluzione è da ricercare nell’obbligo generale di tenere un comportamento diligente. La giurisprudenza infatti pare concorde nell’affermare che il contribuente, successivamente all’evento dannoso, abbia il dovere di adoperarsi per ricostruire i dati e gli elementi contenuti nelle scritture andate distrutte. In particolare la R.M. n. 445366 del 27/7/91 ha previsto l’obbligo di annotare nuovamente le registrazioni sul registro bollato aziendale, apponendo su ciascuna nuova pagina il riferimento al numero di foglio corrispondente alla precedente registrazione andata perduta. E’ evidente che un comportamento positivo del contribuente, improntato alla attiva collaborazione nella ricostruzione delle scritture contabili, non potrà non essere favorevolmente valutato nell’ambito dell’eventuale contestazione dell’accertamento. @Produzione Riservata Studio Legale Cimino www.studiolegalecimino.eu

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