Confisca per equivalente se il reato è di omessa dichiarazione

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Categoria: Leggi e Diritti | Giovedì 19 Gennaio 2017, Successivamente, la disposizione, abrogata dall’art. 14 del d. lgs. 24 settembre 2015, n. 158 è stata riproposta nel comma 1 dell’inedito art. 12-bis, d. lgs. n. 74 del 2000 – introdotto proprio dal decreto n. 158 citato – che infatti, recependo, questa volta direttamente e non a mo’ di richiamo, il contenuto dell’art. 322 ter cod. pen., ha stabilito che: “Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”

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