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Categoria: Amore e Coppia | Mercoledì 08 Marzo 2017,
Dal giudice, dal sindaco o dall'avvocato. Presupposti, tempi e costi delle diverse procedure Prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014, nell'ordinamento italiano, l'unico modo possibile per ottenere il divorzio era quello di avvalersi della procedura di cui alla L. n. 898/1970. Successivamente, con l'introduzione delle due procedure alternative, che prevedono la sottoscrizione di un accordo dinanzi all'Ufficiale di Stato civile o alla presenza di un avvocato, i modi per ottenere il divorzio sono divenuti tre. Poiché, quanto agli effetti, tale accordo stragiudiziale è equiparato alla sentenza di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, le procedure si distinguono solo per presupposti, tempi e costi.