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Categoria: Leggi e Diritti | Giovedì 20 Luglio 2017, La corte di cassazione con la sentenza in esame ha stabilito che il badge in uso con tecnologia RFID puntualmente ivi illustrata, consistente in un chip RFID contenuto nel badge e in un lettore badge collegato per mezzo della rete ‘lan’ all’ufficio del personale di Roma, consentisse la trasmissione, mediante sistema on line, alla centrale operativa di Roma di “tutti i dati acquisiti tramite la lettura magnetica del badge del singolo lavoratore, riguardanti non solo l’orario di ingresso e di uscita, ma anche le sospensioni, i permessi, le pause”, così realizzando “in concreto, un controllo costante e a distanza circa l’osservanza da parte degli stessi” (dipendenti) “del loro obbligo di diligenza, sotto il profilo del rispetto dell’orario di lavoro”, rientrante nella fattispecie prevista dal secondo comma dell’art. 4 L. n.300/1970.