Omesso versamento delle ritenute I.N.P.S

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Categoria: Leggi e Diritti | Mercoledì 18 Ottobre 2017, Con la Sentenza n. 39464/2017 la Corte di Cassazione è intervenuta sulla spinosa tematica riguardante il reato di omissione del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni.
In questo caso a ricorrere per la cassazione della sentenza del Giudice per le indagini preliminari, è il procuratore generale presso la Corte d’Appello. Il GIP, infatti, aveva prosciolto l’imputato con sentenza ex art. 129 c.p.p. ossia , poiché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La decisione successivamente corretta con ordinanza di correzione dell’errore materiale ex art. 130 c.p. ha modificato la motivazione nel senso della ritenuta sussunzione del reato contestato nella previsione di cui all’art. 1 d.lgs. 8/2016, intervenuta a depenalizzare i reati puntiti con la sola pena pecuniaria.
La fattispecie contestata, ossia la violazione dell’art. 2 comma 1 bis l.n. 638/1983 così come modificata dal D.Lgs. n. 8/2016, invero statuisce che“L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto della violazione.”
Nel caso di specie, dunque il Procuratore Generale lamentava l’erronea applicazione delle norme di legge in quanto il giudice non avrebbe considerato che la depenalizzazione opera, con riguardo al reato in oggetto solo ove l’importo omesso non superi i 10.000 euro, soglia che, da quanto doveva evincersi dal prospetto Inps, sarebbe stata superata per quel che riguardava l’annualità contestata.
Secondo la Suprema Corte tutti i motivi di ricorso sono fondati, ma non solo il Giudice delle indagini preliminari avrebbe preso una vera e propria cantonata giuridica. Invero, ai Supremi giudici è apparso di “palmare evidenza” il vizio di violazione di legge della sentenza in cui il proscioglimento dell’imputato per il reato di omesso versamento è stato disposto facendo richiamo all’art. 1 comma1 del D.Lgs. 8/2016 che ha stabilito che “non costituisce reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda”, laddove invece il reato contestato all’imputato è punito congiuntamente con pena detentiva e pecuniaria e dunque non rientra in tale specifica previsione di depenalizzazione.
Peraltro, prosegue la Corte, non è riconducibile ad errore materiale, emendabile con la procedura ex art. 130 c.p.p., la correzione delle diverse ragioni della decisione, poiché tramite il citato articolo di legge è consentita solamente la correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano la nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto.
Ma vi è di più! Secondo la suprema Corte la sentenza impugnata è altresì viziata laddove il Gip, posto di fronte alla richiesta – all’epoca giustificata dalla allora vigente struttura a ‘consumazione mensile’ della fattispecie – di emissione di decreto penale di condanna per il reato di omesso versamento di contributi previdenziali con riferimento solo ad alcune mensilità dell’anno solare, ha ritenuto di prosciogliere l’imputato perché il totale dei versamenti relativi a tali mensilità non superava la soglia di euro 10.000”.
Infatti, prosegue la Corte, la nuova struttura del reato impone, “qualora i singoli versamenti mensili – da soli o in sommatoria fra loro – non travalichino il limite normativo, di verificare se tale soglia sia stata successivamente superata nel corso dell’anno solare per effetto dell’aggiungersi di ulteriori omissioni mensili (con il limite finale del versamento relativo al mese di dicembre). Nella specifica scansione processuale in esame tale obbligo di verifica si traduce, in concreto, nel dovere del G.I.P. di rigettare la richiesta di emissione del decreto penale di condanna eventualmente formulata con riferimento a omissioni ‘infraannuali’ non superanti la nuova soglia normativa, ordinando la restituzione degli atti al PM perché provveda all’ulteriore accertamento indicato”.
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