bocciatura non valida se il genitore separato non è stato informato

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Categoria: Scuola | Mercoledì 08 Novembre 2017,

Il TAR Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 312/17 ha dato attuazione al principio della bigenitorialita’ così come inteso nel nostro Ordinamento, con la legge 54/2006 che ha sancito il diritto del bambino, anche in caso di separazione dei genitori, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, indicando a tal fine l’istituto dell’affidamento condiviso. A ricorrere al Giudice Amministrativo e’ stato un padre che, nonostante avesse avvisato la scuola media frequentata dal figlio, dell’intervenuta separazione dal coniuge, era stata estromesso dalle comunicazioni infra annuali circa il rendimento scolastico del ragazzo, con la conseguenza che l’Istituto ne aveva disposto la mancata ammissione alla classe successiva. Il TAR muovendo dunque dal principio per cui, per quanto concerne la responsabilità genitoriale e le questioni afferenti all’ambito educativo del minore, di regola, in base all’attuale assetto normativo, entrambi i genitori hanno pari responsabilità e che essa deve essere esercitata di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio, ha accolto il ricorso proposto dal papà e annullato il provvedimento di non ammissione, in base al presupposto per cui, con un giudizio prognostico, ben si può sostenere che laddove la scuola avesse tempestivamente comunicato anche al padre, delle difficoltà di apprendimento riscontrate nel ragazzo, questi avrebbe, come era già successo in passato, potuto approntare i correttivi necessari atti ad impedire la bocciatura. Già il Ministero dell’Istruzione infatti, con la circolare n. 5336/2015 aveva sollecitato gli Istituti Scolastici, in conformità alla normativa vigente, a dare piena attuazione al principio della bigenitorialita’ a cui, ogni minore, figlio di genitori separati, ha diritto e, in particolare, il MIUR segnalava, fra le azioni amministrative da intraprendere, l’inoltro , da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura – anche al genitore separato/divorziato/non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato; l’individuazione di modalità alternative al colloquio faccia a faccia, quando il genitore non collocatario risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente; richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti (in particolare la pagella), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche ma ancora moduli cartacei. @Produzione Riservata Studio Legale Gelsomina Cimino www.studiolegalecimino.eu

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