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Giovedì 09 Marzo 2017,
Legittimo il rifiuto di rimborso del coniuge non affidatario se le spese mediche sostenute per il minore non sono state concordate e se alle stesse poteva farsi fronte usufruendo di una convenzione di cui è titolare che avrebbe abbattuto l’entità delle stesse E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con la sentenza del 23 febbraio 2017, n. 4753, mediante la quale ha accolto il ricorso e cassato quanto già deciso dalla Corte d’appello di Roma. La vicenda La pronuncia traeva origine dal FATTO che la signora MEVIA azionava ricorso per decreto ingiuntivo contro il marito al fine di ottenere il rimborso delle spese da lei effettuate in favore della figlia minore sostenute per ragioni mediche (cure di ortodonzia) e per l’acquisto di materiale didattico. Mevia deduceva che in base al regime di separazione al marito andavano accollate il 70% delle spese sostenute.