• Ale Paoletti@social.vivaldi.net
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    4 days ago

    @ulisse62 @prealpinux @internet Ti ringrazio molto per l’intervento. Comprendo il punto di vista che esprimi, ma rimango dubbioso rispetto alle basi dalle quali potremmo ipotizzare l’AE muova per articolare il proprio ragionamento. Il fine è quello di far sì che le grandi imprese di servizi di social network versino importi molto più consistenti all’Erario, ma il rischio è che si finisca per introdurre soluzioni ermeneutiche che indeboliscono la posizione del singolo (l’interessato, ai sensi dell’art. 4 n. 1 GDPR) e che chiudono rispetto a modelli non basati sulla monetizzazione del dato: se la fornitura di dati in sede di iscrizione ad un social è il corrispettivo per la fornitura di un servizio (la possibilità di utilizzare il social), che il fornitore del servizio investa il quantum ricevuto o meno (leggasi: venda i dati per monetizzare in senso economicamente tradizionale oppure no) non è rilevante; il presupposto d’imposta è la fornitura di un corrispettivo economico per un servizio, non l’investimento successivo.